Pubblicazioni


  • Ha pubblicato nel 2022: La legge morale, Editore Primiceri, pag. 114

  • Ha pubblicato nel 2018, Editore Primiceri, Padova, libro dal titolo:La Coattività nel Sistema Tributario Canonico, Editore Primiceri, pag 213, Padova.

  • Ha pubblicato nel 2016: Persone e organismi nella Curia diocesana: La funzione dell'Autorità diocesana (can. 470) e conseguenze nel diritto civile italiano, in fase si rivisitazione.

Conferenze


  • La Giustizia del Buonsenso, 2019 Melegnano (Mi);
  • L'uomo in caduta libera: frammenti di filosofia diritto e antropologia, 2014 Melegnano (Mi).



Consultate in questa sezione le conferenze e le pubblicazioni dell'Avvocato Teodosio Petrara.

Intervista

Perché la Chiesa ha la necessità d’imporre il contributo?

Perché diversamente non potrebbe sopravvivere. La necessità da parte della Chiesa di imporre il contributo ai propri fedeli si fonda sul diritto nativo che la Chiesa ha indipendentemente dal potere civile (can. 1254) e quindi ricordare, ripercorrendo brevemente la storia, come sin dall'origine è stata chiamata a seguire le tracce del Signore che da ricco qual era si è fatto povero per gli uomini, perché la sua povertà a sua volta li facesse ricchi (II Cor. 8,9). Inoltre  la Chiesa ha i beni temporali non per accumularli, ma per  usarli per i propri fini, cioè per le opere di carità, per aiutare i poveri e per la missione che ha ricevuto da Cristo. Difatti dai primi tempi la Chiesa si è presa cura dei poveri e dei deboli e dopo la pace costantiniana e aver assunto maggior autorità disponeva sempre maggiori possibilità, non solo sotto il profilo del possesso dei beni, ma anche di impegnare i beni al servizio dei poveri. Oltre alla necessità di imporre il contributo per compiere la propria missione, la necessità nasce in quanto Ente Chiesa che vive nello spazio e nel tempo, con tutte le sue caratteristiche sulle quali si fonda e con  le sue peculiarità che la distingue dagli altri Stati: con il suo territorio, con la sua forma di governo e con il suo popolo, emerge dunque l'esigenza non solo di imporre il contributo per  la propria missione, ma anche perché previsto dall'ordinamento canonico. Difatti l'obbligo, come già chiarito, nasce dal can.1260 nella misura prevista a cui corrisponde il diritto di esigere dai fedeli quanto è necessario per i propri fini, can. 1261, in base al can. 222, § 1.

Sistema tributario canonico e sistema tributario dello Stato italiano. Analogie e differenze.

Nel sistema tributario canonico non vi è un principio di capacità contributiva con gli indici del reddito, del patrimonio e del consumo, così come nei moderni sistemi tributari, tra cui quello italiano. Tuttavia le principali imposte sono prestazioni pecuniarie richieste dall'autorità ecclesiastica ai fedeli senza nessuna controprestazione concreta. L'orientamento tende a considerarli un mezzo di sostentamento secondario, da poter adoperare nel solo caso in cui le offerte volontarie non siano sufficienti a finanziare la missione clericale. Ciò però non vuol dire che l'imposizione tributaria non sia conforme alla natura sociale e spirituale della Chiesa, dal momento che la stessa costituisce l'applicazione giuridica dell'obbligo generale dei fedeli di far fronte alle necessità della Chiesa (can. 222, § 1). Sul punto si deve rilevare che l'obbligo dei fedeli a contribuire al sostentamento dei chierici discende dal canone 1261, § 1, il cui fondamento è contenuto nel decreto «Presbiterorum Ordinis» e che si riferisce solo ai fedeli, mentre il canone 222, § 1 aggiunge che, oltre all'obbligo per il sostentamento del clero, i fedeli hanno l'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa anche  per le opere di apostolato e di carità. E il testo conciliare parla proprio di obbligo.


Mi chiarisce meglio la questione della capacità giuridica acquisita attraverso il sacramento del battesimo?

Negli ordinamenti moderni e contemporanei è riconosciuta ad ogni essere umano, persona fisica, oltre che alle persone giuridiche. Fino al crollo dell'ancien régime, che ha portato all'affermazione del principio di derivazione giusnaturalistica e illuministica consacrato nell'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, secondo il quale «gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti», in ordinamenti del passato la capacità non veniva riconosciuta ad ogni uomo: ne erano esclusi gli schiavi che, ad esempio, li assimilava alle res. e la particolare causa di estinzione della capacità giuridica è la morte. Infatti la capacità giuridica, che ai sensi dell'art. 1 del codice civile italiano «si acquista al momento della nascita», non è un elemento innato dell'essere umano, ma una concessione dell'ordinamento giuridico, che a seconda dei casi e periodi può anche imporre al riguardo delle limitazioni, come è avvenuto anche in periodi più recenti con le leggi razziali, che oggi sarebbero comunque incostituzionali.
Si è detto che la capacità giuridica, diversamente dalla soggettività giuridica intesa come portatore di interesse giuridicamente tutelati, è attribuita dal legislatore e come tale, nell'ordinamento Italiano spetta ad ogni persona per il solo fatto di essere nato (art. 1 del Codice civile), nella Chiesa Cattolica per la particolarità dell'ordinamento canonico  viene contraddistinta dal sacramento del battesimo e dal sacramento dell'ordine. Difatti è la persona battezzata che «mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituita persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta», recita il canone 96. Questo concetto coincide con il concetto di fedele soggetto proprio dell'ordinamento canonico, ossia membro del popolo di Dio per il battesimo, reso partecipe, a modo proprio e secondo la propria condizione, della missione di Cristo e della Chiesa ( can. 204 § 1) ed entrambi i contenuti dei canoni si riferiscono al battesimo. 

Qual è secondo lei uno Stato all’estero da cui prendere esempio per la questione del diritto tributario canonico?

In alcuni paesi la legislazione attribuisce d'imperio l'imposta religiosa sia ai cittadini che lavoratori stranieri che decidono di trasferirsi nei territori tedeschi, svizzeri e austriaci che dichiarano di appartenere ad una comunità religiosa, come la Kirchensteuer in Germania, è prevista dalla legge tedesca ed è pagata obbligatoriamente dai fedeli che sono iscritti negli elenchi di appartenenza alle religioni riconosciute dallo Stato. Altri Paesi europei prevedono il versamento alle religioni, sempre riconosciute dallo Stato, di una quota del gettito fiscale in base alle scelte effettuate dai contribuenti, che in Italia corrisponde all'otto per mille, come già anticipato. Credo che il sistema tedesco sia più efficiente al quale ispirarsi, ma per essere introdotto in Italia questo sistema occorre che intervenga il legislatore canonico in accordo con la comunità politica.


Come giudica una precedente sentenza della Corte Europea che ha stabilito che lo Stato italiano deve recuperare l’Ici non pagata da istituti ed enti religosi?

Il punto di collegamento e la fonte per l'esenzione fiscale è l'art. 20 della Costituzione Italiana che riserva agli enti ecclesiastici un trattamento tributario in relazione al carattere ecclesiastico ed il fine religioso e che quindi non possono essere assoggettati a speciali gravami fiscali con riferimento alla capacità giuridica e ad ogni altra forma di attività. La giustificazione delle agevolazioni sul piano tributario, nonostante la Santa Sede, non  abbia stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni fiscali, sono regolati in base agli accordi internazionali stipulati direttamente con i Paesi stranieri che prevedono il cosiddetto sostentamento finanziario della Chiesa Cattolica. Questi aiuti, di natura fiscale, ora messi in discussione dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, a ben guardare rispondono a una esigenza generale tipica (e pienamente legittima se vogliamo) di uno Stato che tende ai bisogni dei cittadini, ed è fuori di dubbio che in queste agevolazioni rientri anche la Chiesa. La giustificazione è evangelica e non contrasta con la prassi che vuole che uno Stato laico sovvenzioni lo Stato Cattolico. Quindi credo che sia assolutamente illegittima la imposizione posto che la Corte Europea possa imporre allo stato Italiano una modificazione dell'art. 20 di rango costituzione. Credo che sul punto sia da escludere.

Perché ha deciso di scrivere un libro sui tributi della Chiesa?

Per sapere se la Chiesa Cattolica, rappresentata dalla Santa Sede, avesse un territorio, un popolo e un governo come qualsiasi altro ordinamento; nel caso chi fosse il popolo della Chiesa e da chi fosse composto; e ancora se questi fossero obbligati, in quanto popolo di Dio, a contribuire alle necessità che la Chiesa ha per le opere di apostolato e per l'onesto sostentamento dei ministri.
  

Ha intenzione di scrivere altri libri giuridici?


Credo di sì.

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