Nullità matrimoniale

Si occupa di nullità matrimoniale e del processo matrimoniale canonico (cfr. can.1055) definito «patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità per tutta la vita, per la sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra battezzati è stato elevato da Cristo Signore a sacramento». Per tanto aggiunge il secondo paragrafo «tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento», dove i ministri sono i nubendi.

Detto patto si presume valido salvo che dalla verifica emerge che nel momento in cui è stato contratto i ministri (gli sposi) uno dei due o entrambi avevano nascosto delle anomalie e/o violate una delle proprietà del matrimonio contenute nel canone 1056 che hanno reso il matrimonio nullo.

E se questo dovesse verificarsi la regolarità e o nullità dovrà essere accertata dal collegio di un Tribunale Ecclesiastico Regionale, in alternativa da un Tribunale Diocesano e/o un Tribunale Inter diocesano in prima istanza. L'assistenza e la difesa di questa tipologia di Nullità e la competenza spetta esclusivamente agli avvocati ecclesiastici (in possesso della licenza e il dottorato in diritto canonico) iscritti presso l'Albo degli avvocati presso i Tribunali diocesani e/o regionali.

La crisi famigliare può portare alla separazione e alla cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, ma questa non potrà mai sciogliere il vincolo che rimane fino a quando non sarà sottoposto a verifica, previa valutazione puntuale del caso.

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